Ecobonus
Ecobonus

Ecobonus

Il disegno di legge di Bilancio 2022 stabilizza fino al 31 dicembre 2024:

L’ecobonus “ordinario” al 50-65-70-75% e il bonus unico 80-85% per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica (di cui all’art. 14 del D.L. n. 63/2013);la detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

L’ecobonus, lo ricordiamo, consiste in una detrazione dall’Irpef o dall’Ires ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. 

In generale, le detrazioni sono riconosciute per:

  • la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento,
  • il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni – pavimenti – finestre, comprensive di infissi),
  • l’installazione di pannelli solari,
  • la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

La detrazione spetta, inoltre, per:

  • l’acquisto e la posa in opera di schermature solari,
  • l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili,
  • l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda o climatizzazione delle unità abitative,
  • l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti,
  • l’acquisto di generatori d’aria calda a condensazione,
  • la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con apparecchi ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione.

E’ prevista la detrazione fiscale fino al 50% per:

  • la sostituzione delle finestre, infissi e schermature solari (in questo caso vi sono le nuove regole su trasmittanza, zone climatiche e massimali di spesa detraibile)
  • la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione in classe A.

Dal 6 ottobre 2020, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei Decreti tecnici attuativi, sono cambiate le norme per poter usufruire dell’Ecobonus per la sostituzione dei serramenti.

Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali, lo ricordiamo, l’ecobonus sale al 70-75%.

I Decreti attuativi fissano nuovi limiti di trasmittanza termica e dei massimali di spesa: in parole semplici, sono richiesti degli infissi ancora più performanti di prima per poter accedere alle detrazioni fiscali sulla riqualificazione energetica, con dei limiti di spesa detraibile. Approfondiamo ora quali sono i nuovi requisiti richiesti e cosa significano.

Cosa sono le zone climatiche

Un parametro da considerare nel nuovo Ecobonus è la zona climatica di appartenenza dell’immobile.

L’Italia è stata suddivisa dall’Enea in sei zone climatiche invernali secondo un indice di severità climatica.

L’unità di misura utilizzata per identificare la zona climatica di ciascun Comune è il cosiddetto “Grado-Giorno” (GG), che equivale alla somma (riferita al periodo di funzionamento dell’impianto di climatizzazione invernale) delle differenze giornaliere tra la temperatura media esterna giornaliera e la temperatura ambiente di 20 gradi.