Bonus facciate
Bonus facciate

Bonus facciate

Introdotto dalla Manovra 2020, il bonus facciate  è prorogato fino a fine 2022.

Il Ddl di Bilancio 2022 conferma fino alla fine del prossimo anno il bonus facciate (ex art. 1, commi da 219 a 223, della legge di Bilancio 2020), ma riduce notevolmente l’aliquota della detrazione. Secondo il testo approvato dal Consiglio dei Ministri, per le spese sostenute nel 2022, la misura dello sconto (IRPEF/IRES) sarà al 60% (fino al 31 dicembre 2021, la misura è invece del 90%).
Si ricorda che il bonus può essere fruito per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti (di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali) ubicati in zona A o B, individuate dal D.M. n. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
Il beneficio è valido per gli interventi sull’involucro esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno). Esclusi invece gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico (quali superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, tranne quelle visibili dalla strada).

Il bonus facciate è un’agevolazione fiscale che consiste in una detrazione Irpef e Ires, concessa quando si eseguono interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti. 

In particolare si tratta di una detrazione d’imposta, da ripartire in 10 quote annuali costanti, pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 e nel 2021 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in determinate zone, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna.

Come per altri bonus, al posto della detrazione d’imposta, il beneficiario può decidere di recuperare le cifre spettanti in altri due modi:

  • la cessione del credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  • il contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso), anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta (di importo pari alla detrazione spettante), con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti (comprese le banche e gli altri intermediari finanziari).

Preme sottolineare che a differenza di altre agevolazioni sulla casa, per il bonus facciate non sono previsti limiti massimi di spesa. 

Per quali interventi si può richiedere il bonus facciate?

Come già detto, la detrazione spetta per lavori finalizzati al “recupero o restauro” della facciata esterna di edifici, nel rispetto però di una serie di requisiti.

Anzitutto al bonus facciate possono accedere solo gli immobili ubicati nelle zone A o B previste dal decreto ministeriale n. 1444/1968. Parliamo quindi dei centri storici (zone A) e di altre parti edificate del territorio (anche solo in parte), considerando tali le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non è inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale è superiore a 1,5 mc/mq.

Quanto ai lavori, sono ammessi gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. In particolare, si tratta dei lavori:

  • di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
  • su balconi, ornamenti o fregi, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura;
  • sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio. In questi casi l’ENEA effettuerà controlli sulla sussistenza dei necessari presupposti.

L’agevolazione, quindi, riguarda gli interventi effettuati sull’involucro esterno e visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno). Ad esempio, sono agevolabili gli interventi di decoro urbano quali i lavori su grondaie, pluviali, parapetti, cornicioni e relativi alla sistemazione delle parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata. Inoltre, rientrano tra le spese agevolabili, sempre a titolo d’esempio, quelle per effettuare le perizie e i sopralluoghi, rilasciare l’attestato di prestazione energetica, installare i ponteggi, smaltire i materiali rimossi per eseguire i lavori.

Per gli interventi che invece sono effettuati sulle facciate interne dell’edificio, il bonus non spetta se non sono visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

Chi può richiedere il bonus facciate?

Possono usufruire del bonus facciate tutti i contribuenti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, soggetti Irpef e soggetti passivi Ires, che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento (inclusi gli affittuari, purché i lavori abbiano il consenso del proprietario). 

In particolare, sono ammessi all’agevolazione:  

  • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni  
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale  
  • le società semplici 
  • le associazioni tra professionisti  
  • i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali). 

La detrazione invece non può essere utilizzata da chi possiede esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva.

Possono infine fruire della detrazione anche i familiari conviventi e i conviventi di fatto con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado), purchè sostengano le spese per la realizzazione degli interventi e siano intestatari dei bonifici.

Il vademecum ENEA sul bonus facciate

Il 25 gennaio 2021 l’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) ha pubblicato un vademecum incentrato sui lavori che hanno un impatto sul profilo energetico dell’edificio e per i quali occorre trasmettere i dati all’Agenzia.

Parliamo quindi degli interventi che interessano le strutture opache verticali delle facciate esterne e che sono influenti dal punto di vista energetico o che interessino il rifacimento dell’intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente lorda complessiva degli edifici esistenti.

Oltre a ribadire gli elementi base del bonus (interventi ammessi, beneficiari e tipologia di agevolazione), il vademecum ricorda i documenti che debbono essere inviati all’ENEA. Si tratta in particolare della “Scheda descrittiva dell’intervento” redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo professionale) e che deve essere inviata entro 90 giorni dalla data di fine dei lavori (o di collaudo delle opere) esclusivamente tramite l’apposito sito web relativo all’anno in cui sono terminati i lavori.

Utile è anche l’elenco con i documenti che devono essere conservati come: la “scheda descrittiva dell’intervento” con il codice CPID assegnato dal sito ENEA; l’asseverazione; l’APE; etc.

Risulta infine comoda la tabella di sintesi (sulla normativa di riferimento, i documenti e i valori della trasmittanza termica finale U) che ha come spartiacque il 6 ottobre 2020, data di entrata in vigore del “Decreto Requisiti tecnici” che definisce il profilo degli interventi ammessi alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici.